Cosa non si può fotografare?

Discussioni sull'etica e sulla filosofia applicata alla fotografia

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Pierpaolo B
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Re: Cosa non si può fotografare?

Messaggio da Pierpaolo B »

Il cavalletto non si può appoggiare in terra (in strada) perchè occupi suolo pubblico. Occorre l'autorizzazione e l'eventuale pagamento per l'occupazione di suolo pubblico.
...per il resto non esiste che non si possa fotografare un palazzo e non esiste che una guardia giurata me lo venga a dire. Una guardia giurata a competenze per ciò per cui viene pagato purchè ciò sia lecito. Non è lecito vietare di fotografare un panorama che comprende palazzi.... è lecito invece vietare di fotografare una caserma ma non rientra nelle competenze della guardia giurata.
Si possono pure fotografare persone su suolo pubblico purchè le immagini non vengano pubblicate, non ledano la privacy delle persone riprese ecc... ecc...


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Uso fotocamere a molla con sensore intercambiabile di dimensioni minime 6x6 cm.

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guarrellam
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Re: Cosa non si può fotografare?

Messaggio da guarrellam »

Puoi scattare le foto al palazzo,ma per pubblicarle hai bisogno del permesso.
Non mi interessano i paesaggi di bellezza disinfettata, tipo Ansel Adams.

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Ho una reflex digitale da 4000 euro,
che può scattare fino 128.000 ISO,
e mi piace aggiungere la grana
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Pierpaolo B
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Re: Cosa non si può fotografare?

Messaggio da Pierpaolo B »

Un palazzo non è una persona.....
...se fotografo un condominio che faccio..... convoco un'assemblea condominiale prima di scattare?
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Elmar Lang
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Re: Cosa non si può fotografare?

Messaggio da Elmar Lang »

Uno può fotografare quel che gli pare, salvo che non si tratti di strutture militari, di confine o con interesse di P.S.

Fotografare le persone può comportare degli obblighi, specie qualora si voglia pubblicare le dette immagini.

Nessuno può proibire di fotografare la facciata di un palazzo, ripresa dalla pubblica via.

Per contro, ho sentito che in Inghilterra (e specie a Londra) varie difficoltà vengono spesso opposte al fotografo che, per strada, si mette a fotografare edifici ed altre strutture private o pubbliche.
"Evitate il tono troppo aspro e duro, usato dalla maggior parte di coloro che debbono nascondere la loro scarsa capacità".
(Erwin Rommel)

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guarrellam
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Re: Cosa non si può fotografare?

Messaggio da guarrellam »

Non è così,non si può fotografare quello che ci pare.

Foto edifici

… Fotografare il paesaggio urbano, monumenti ed opere
d’arte, quale diritto può vantare il proprietario nei confronti
del fotografo? ...

Ogni edificio o monumento che ammiriamo camminando per strada, come ogni parte creativa che lo
compone, è tutelato dalla legge sul diritto d’autore.
Ai sensi dell’art. 1 della legge sul diritto d’autore nonché dell’art. 2575 del codice civile, formano oggetto
del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono:

«…. alle arti figurative, all’architettura, ….qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»
Inoltre, anche l’articolo 2 specifica che:
«….. sono comprese nella protezione: ....

4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari,
compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell’architettura»

Pertanto, la questione di una autorizzazione a riprodurre tramite la fotografia, le suddette opere ovunque
esse siano situate, si pone negli stessi termini relativi a qualsiasi altra opera dell’ingegno: l’autore ha il
diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera in ogni sua forma e modo, originale o derivato ed
è, l’indiscusso titolare dei relativi diritti morali sull’opera a difesa della sua personalità.

La legge sul diritto d’autore, generalmente, consente di fotografare da luoghi pubblici, edifici o monumenti
visibili pubblicamente e situazioni non private con la possibilità di divulgare le immagini, ma quando si
desidera trarre un guadagno da una fotografia che rappresenta un edificio riconoscibile occorre ottenere
l’autorizzazione dal proprietario e/o dall’architetto. Tuttavia, se l’artista è morto da più di 70 anni non vi è
bisogno di un’autorizzazione.

Deve richiedersi un’autorizzazione ogni qualvolta un edificio è riconoscibile ed è parte principale della
foto (ad esempio: un primo piano) mentre per le foto con edifici in background (nello sfondo di immagini
di paesaggio) possono essere usate senza richiedere il consenso.

A seguito di quanto sopra detto, occorre procedere ad una classificazione degli immobili:

Case private: Occorre l’autorizzazione del proprietario nel caso di edifici di proprietà privata
identificabili, quali case, istituzioni private, uffici, anche automobili e barche...
Se però gli edifici non sono distintamente riconoscibili, non vi è la necessità di mettersi in contatto con il
progettista o l’architetto perché somiglianti a migliaia di altre case.

Stante che il limite fra il riconoscibile e il non-riconoscibile è piuttosto sottile ed opinabile per evitare
incomprensioni per le foto di case, nel caso in cui non viene richiesta l’autorizzazione alla proprietà, è
bene fotografare solo case “tradizionali”, solo parzialmente e senza il giardino.
Immobili di proprietà pubblica: non occorre l’autorizzazione per pubblicare le fotografie di
scuole, palazzi dello stato, tribunali, parchi…
Luoghi aperti al pubblico: si identificano in musei, gallerie, parchi dei divertimenti, fiere
commerciali… classificati di pubblico dominio, dove il consenso dovrà essere richiesto al direttore o al
curatore o direttamente agli organi istituzionali.

Monumenti storici: un autorizzazione non è richiesta per i monumenti storici, case o giardini,
essendo gli architetti deceduti da più di 70 anni.

“Un esempio: la Fontana del Tritone, a Roma, la scultura può essere fotografata poiché è di pubblico
dominio in quanto, l’autore Gian Lorenzo Bernini, è morto da più di 70 anni”.
In ogni modo, quando un monumento storico è trasformato o quando viene aggiunto un nuovo design ad
esso, come l’illuminazione o nuovi edifici, il fotografo deve ottenere l’autorizzazione dal nuovo architetto,
fino a 70 anni dopo la sua morte.
Beni culturali: Per quanto riguarda le riprese fotografiche professionali di beni culturali di
proprietà dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale, il decreto n. 104/94 prevede il
rilascio di un autorizzazione e precisa che la riproduzione di detti beni è soggetta al pagamento di alcuni
“canoni”.

Specifica, l’articolo 108 del d.lgs. 42/04, che la determinazione del prezzo di concessione è attribuito al
responsabile di ogni singola struttura basandosi sul tipo e la durata delle riprese, sulle caratteristiche dei
soggetti e soprattutto sulle possibilità di guadagno che queste offrono.

Questa limitazione, comunque, è relativa unicamente ai beni che siano di proprietà dello Stato, o
comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti
pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto del decreto
legislativo nr. 42/04.

In modo sostanziale, se le riprese fotografiche costituiscono un pericolo per le opere d’arte e/o concorrono
con gli interessi economici della struttura, ancorché privata, che stia pagando una concessione per
vendere in esclusiva cartoline, immagini o libri all’interno della struttura stessa, la direzione proibisce le
riprese.

Quando il bene è una proprietà privata che non sia stata dichiarata di interesse culturale, la disponibilità
ad eseguire le riprese resta a discrezione del proprietario del bene.
Mentre, per quanto concerne le riprese per uso strettamente personale o le riproduzioni e le riprese
a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico scientifico di musei o comunque di beni
che ricadano sulla legge sui beni culturali e del paesaggio teoricamente devono essere autorizzate dal
responsabile dell’istituto, e in ogni caso non comportano nessun pagamento.

Il fotografo, comunque, non può riprodurre né sfruttare le fotografie scattate pregiudicando i diritti sulle
opere d’arte figurative e/o architettoniche, di titolarità esclusiva degli afferenti autori o loro aventi causa.
Questi divieti non solo limitano la libertà del fotografo nella ripresa ma al contempo hanno, anche,
un ulteriore effetto sull’eventuale utilizzazione realizzata abusivamente, inoltre, la normativa in esame
punisce chi pur non avendo scattato la fotografia rivela o diffonde al pubblico mediante qualsiasi mezzo
di informazione le immagini così ottenute.

In conclusione, sono moltissimi i monumenti tutelati dalla Soprintendenza o altri enti, quindi è sempre
meglio informarsi prima di procedere ad una pubblicazione.
Le Soprintendenze comunque, generalmente, non vendono immagini o diritti, ma occorre fare una
richiesta di pubblicazione, specificando il motivo, e poi inserire la loro autorizzazione nello stampato.

Gli esterni in genere sono più liberi, hanno certamente meno vincoli da parte delle Soprintendenze, anche
se ci sono numerosi casi di tutela. Occorre però fare attenzione che non ci siano opere contemporanee,
soprattutto in scultura, nello scatto, perché quelle sono quasi sempre soggette a restrizioni.


aprile 2008 © Dott.ssa Sonia Rosini
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Re: Cosa non si può fotografare?

Messaggio da bafman »

andynaz ha scritto:un vigilantes mi ha avvertito che la cosa fosse vietata, dato che il palazzo era proprietà privata.
Io ho ribattutto che fossi sul suolo pubblico, ma lui ha ribadito che la cosa era inifluente, dato appunto che il palazzo era proprietà privata.
"mi dica cortesemente secondo quale articolo del codice o norma di legge" e fino a quel momento, continui.
Se ti tira fuori un articolo del C.P. riguardante la sfera privata devi accertarti che non abbia ragione, ovvero che nell'inquadratura non rientrino persone riconoscibili all'interno delle mura domestiche o comunque private. O che non si tratti di strutture sensibili (non solo caserme ma - ahimè - pure una stazione ferroviaria che potrebbe diventare obiettivo di attentati). O che tu non voglia poi fare lucro con una foto di un edificio sottoposto a tutela dei beni culturali... ma questo lui non può saperlo.
Negli altri casi direi che puoi ragionevolmente e cortesemente fanculizzarlo.

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Pierpaolo B
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Re: Cosa non si può fotografare?

Messaggio da Pierpaolo B »

@guarrellam
Il tutto si traduce in aria fritta.
Non capisco come si possa discriminare il fotografabile dal non in una ripresa stradale, in un panorama o in uno scatto qualsiasi. Se fotografo una strada devo chiedere l'autorizzazione a tutti i proprietari frontisti, i passanti, gli automobilisti? Pure un albero potato può essere soggetto a divieto? ...anche una mutanda appesa ad asciugare accidentalmente ripresa sottoporrebbe a sanzione, ammenda, persecuzione?
Si rischia il penale o il civile?
Insomma l'apparecchio fotografico sarebbe un oggetto illecito a prescindere utilizzabile solo in casa propria per selfie con sfondo non riconoscibile? Non dovrebbero esistere riprese televisive, internet, cinema ecc... ma solo radio?
Se si parla di opere d'arte e cose con espresso divieto è altra cosa ma per il resto viviamo felici e sbeffeggiamo chi ha scritto leggi paradossali
Ultima modifica di Pierpaolo B il 14/03/2016, 21:58, modificato 1 volta in totale.
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ammazzafotoni
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Re: Cosa non si può fotografare?

Messaggio da ammazzafotoni »

Qui parliamo di diritto di panorama, no?
Mi sembra che in America, in omaggio ad AA, sia tutelato. In Europa, ogni tanto qualcuno ci prova a limitare tutto il limitabile.

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guarrellam
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Re: Cosa non si può fotografare?

Messaggio da guarrellam »

impressionando ha scritto:
.... il resto viviamo felici e sbeffeggiamo chi ha scritto leggi paradossali




Sono d'accordo con te,Paolo.Il mio era un semplice richiamo a quello che dice la legge. ;)
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Re: Cosa non si può fotografare?

Messaggio da vngncl61 II° »

Senza entrare troppo nella cavillosità delle leggi italiche, gli unici che possono impedire e/o sanzionare, la violazione di leggi e regolamenti, sono gli ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, una guardia giurata non è nessuno dei 2, l'unica cosa che può fare, da privato cittadino qual'è, è avvisare la pubblica sicurezza, tale disposizione è valida pure quando è preposta ai controlli anti taccheggio, non può perquisire il sospettato, ma solo invitarlo ad aspettare l'arrivo della polizia giudiziaria, qualsiasi tentativo di sostituirsi agli organi di polizia è passibile d'azione penale, anche nel caso che il sospettato risulti poi colpevole.
In pratica, ammesso che fotografare palazzi fosse effettivamente vietato, non è una guardia giurata che può impedirlo, può solo, come qualsiasi altro cittadino, chiedere il rispetto del divieto, ma non pretenderne l'applicazione.
Nicola


Meglio farlo, e poi pentirsi, che rimpiangere di non averlo fatto.

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