Problema mirino Leica M5

Discussioni sulle tecniche di manutenzione e riparazione di accessori fotografici quali reflex 35mm, medio formato, grande formato, obiettivi, oggetti per camera oscura ed altro legato alla fotografia analogica

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28zero
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Re: Problema mirino Leica M5

Messaggio da 28zero »

Ho sentito Daniele Inghilesi, è stato molto gentile e disponibile. Mi ha detto che senza vedere la macchina non si può dire niente. Purtroppo non ha il prisma incriminato, che eventualmente andrebbe comprato nuovo. Conclusione: un preventivo che va da 140 per una revisione totale a 800 euro se dovesse essere necessario cambiare il prisma. Mi ha consigliato di restituirla.


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tomiko
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Re: Problema mirino Leica M5

Messaggio da tomiko »

28zero ha scritto:Ho sentito Daniele Inghilesi, è stato molto gentile e disponibile. Mi ha detto che senza vedere la macchina non si può dire niente. Purtroppo non ha il prisma incriminato, che eventualmente andrebbe comprato nuovo. Conclusione: un preventivo che va da 140 per una revisione totale a 800 euro se dovesse essere necessario cambiare il prisma. Mi ha consigliato di restituirla.
Quelli che te l'hanno venduta secondo me ci hanno provato. Figuriamoci se non sapevano che aveva quei problemi, sapevan anche che sarebbe costato un botto ripararla. Se no l'avrebbero fatta riparare e poi messa in vendita con garanzia (a un prezzo superiore).

Restituiscila senza remore.

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Pierpaolo B
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Re: Problema mirino Leica M5

Messaggio da Pierpaolo B »

Con la botta non l'avrebbe comprata nessuno nemmeno se revisionata dalla casa madre quindi giustamente non valeva la riparazione.
Oggi è molto difficile comprare roba buona..... Chi ce l'ha o se la tiene o la vende a prezzi oggi ritenuti inaccettabili. Penso che più andiamo avanti più sarà difficile trovare fotocamere in ottima salute. Girano delle m6 da uso a 1200 euro.... delle fm2 a quasi 400.... delle om1 a più di 150.... delle fm3a a 800...
.....e tutta roba nemmeno perfetta.
Fino al 2008/2010 si trovava roba perfetta a meno della metà.... Molto meno della metà. Le om1 le portavi a casa a poche decine di euro come pire le m6 con ancora il sigillo a ben meno di 1000.
Insomma comprare su ebay è una roulette russa e i prezzi sono impazziti.... nei negozi scarseggia sempre più la roba decente.
Pure LeicaShop s'è messa a vendere roba che fino a qualche anno fa non sarebbe nemmeno entrata in negozio.
Mi chiamo Pierpaolo.
Uso fotocamere a molla con sensore intercambiabile di dimensioni minime 6x6 cm.

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tonyrigo
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Re: Problema mirino Leica M5

Messaggio da tonyrigo »

Solo una precisazione, anche se temo che FERRO mi dirà che occorre vedere la fotocamera, anche se lui ha un data base infinito di esperienza ultra cinquantennale.

Se si compra da un negozio sia esso fisico che online, la garanzia sul buon funzionamento c'è sempre ed è di durata annuale.

Tutto ciò è disciplinato dal combinato disposto di cui agli arti. 130, 132 e 134 del Codice del Consumo (D.Lgs. D.lgs. 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.), che qui di seguito riporto:

ART. 130
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 132
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

ART. 134
1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 132, comma primo ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.


Preciso che secondo i Codice del Consumo con professionista si intende chi vende in forma professionale (negozio fisico oppure web) e consumatore chi copra in forma non professionale (cliente finale), ma con l'esclusione degli acquisti fatti mediante "partita IVA" e quindi con fattura con IVA esposta.

Spero di essermi spiegato, ma se leggete le parti evidenziate è di facile comprensione.

Poi, ovviamente, se il professionista non adempie agli obblighi di legge, non rimane che fargli causa ...
Ultima modifica di tonyrigo il 09/03/2019, 8:38, modificato 1 volta in totale.
Sa chi sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa, perchè sa che nulla sa.
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Re: Problema mirino Leica M5

Messaggio da tonyrigo »

Ancora:

di solito ai professionisti più recalcitranti, quando si dice questo, provvedono subito ...

Anche perché dovrebbero andare incontro ad una causa avanti il foro di residenza del consumatore (così è previsto sempre dal Codice del Consumo) il che da solo raddoppia i costi per il professionista.
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Re: Problema mirino Leica M5

Messaggio da chromemax »

tonyrigo ha scritto:Ancora:

di solito ai professionisti più recalcitranti, quando si dice questo, provvedono subito ...

Anche perché dovrebbero andare incontro ad una causa avanti il foro di residenza del consumatore (così è previsto sempre dal Codice del Consumo) il che da solo raddoppia i costi per il professionista.
Si tutto bello, però se il venditore ti risponde che se ne frega e di fargli pure causa, prova a trovare un avvocato disposto a farla per quella cifra, e al limite se lo trovi vale la pena sobbarcarsi l'immane rottura di co***ni che va avanti per anni?
Le belle parole spesso non tengono conto della realtà :)

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Re: Problema mirino Leica M5

Messaggio da tomiko »

chromemax ha scritto:
tonyrigo ha scritto:Ancora:

di solito ai professionisti più recalcitranti, quando si dice questo, provvedono subito ...

Anche perché dovrebbero andare incontro ad una causa avanti il foro di residenza del consumatore (così è previsto sempre dal Codice del Consumo) il che da solo raddoppia i costi per il professionista.
Si tutto bello, però se il venditore ti risponde che se ne frega e di fargli pure causa, prova a trovare un avvocato disposto a farla per quella cifra, e al limite se lo trovi vale la pena sobbarcarsi l'immane rottura di co***ni che va avanti per anni?
Le belle parole spesso non tengono conto della realtà :)
Esistono associazioni a tutela dei consu,atori che operano gratuitamente e qui abbiam tutti i presupposti per una rapida e proficua soluzione (ma ovviamente il venditore accetta restituzione) nel caso il venditore facesse storie.

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Re: Problema mirino Leica M5

Messaggio da chromemax »

tomiko ha scritto:Esistono associazioni a tutela dei consu,atori che operano gratuitamente e qui abbiam tutti i presupposti per una rapida e proficua soluzione (ma ovviamente il venditore accetta restituzione) nel caso il venditore facesse storie.
Che si appogiano a studi legali che, anche in questo caso, per cifre di questa rilevanza, non intentano --giustamente-- una causa.

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Re: Problema mirino Leica M5

Messaggio da tomiko »

chromemax ha scritto:
tomiko ha scritto:Esistono associazioni a tutela dei consu,atori che operano gratuitamente e qui abbiam tutti i presupposti per una rapida e proficua soluzione (ma ovviamente il venditore accetta restituzione) nel caso il venditore facesse storie.
Che si appogiano a studi legali che, anche in questo caso, per cifre di questa rilevanza, non intentano --giustamente-- una causa.
A me per molto meno si son attivati.

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Re: Problema mirino Leica M5

Messaggio da chromemax »

tomiko ha scritto:A me per molto meno si son attivati.
Si, scrivono una lettera, ma se poi dall'altra parte rispondono picche...

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